Cosa fare in caso il volo non parta, sia in ritardo o in ovebooking

By https://sarainviaggio.altervista.org/

Molti prendono aerei quotidianamente, non solo per un viaggio, ma per lavoro o altre necessità e non conoscono i loro diritti su questi argomenti che, passo dopo passo, andiamo qui ad affrontare.

 CANCELLAZIONE DEL VOLO

La Carta dei Diritti Passeggero dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) sancisce che il passeggero ha diritto ad avere dalla Compagnia Aerea la riprotezione su un volo successivo (nella data più conveniente per il passeggero) o, in alternativa, il rimborso del biglietto aereo per la parte non utilizzata.

La Compagnia Aerea inoltre, oltre ad un’adeguata informazione, deve fornire al passeggero anche assistenza a terra (adeguata sistemazione alberghiera, transfer dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, pasti e bevande per il tempo dell’attesa, due chiamate telefoniche o messaggi telex, fax o mail).

L’assistenza va data in precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori e ai bambini non accompagnati.

In alcuni casi, è prevista anche una compensazione pecuniaria in base alla tratta aerea del biglietto.

RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO

Il passeggero ha diritto all’assistenza proprio come per il volo cancellato: adeguata sistemazione alberghiera, transfer dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, pasti e bevande per il tempo dell’attesa, due chiamate telefoniche o messaggi telex, fax o mail.

 Il diritto all’assistenza scatta in base alla tratta e alla distanza percorsa:

– Volo intracomunitario: ritardo di almeno 2 ore per le distanze pari o inferiori a 1.500 Km e di almeno 3 ore per le distanze superiori a 1.500 Km;

– Volo Internazionale: ritardo di almeno 2 ore per le distanze a partire da 1.500 Km.

 “CI SPIACE, MA NON ABBIAMO POSTO”, ovvero OVERBOOKING

Può accadere che, anche se muniti di regolare biglietto e prenotazione confermata, non possiamo partire perché la Compagnia Aerea ha venduto più posti di quelli disponibili. Le tutele scattano per voli all’interno o, comunque, diretti in Paesi comunitari.

Innanzitutto, la Compagnia deve verificare se ci sono dei volontari che, dietro il riconoscimento di benefici concordati, siano disposti a cedere il proprio posto.

Se non ci sono volontari, il passeggero ha diritto:

– compensazione pecuniaria da 250 euro per voli comunitari e internazionali (distanze pari o inferiori a 1.500 Km) sino a 600 euro per voli internazionali con distanze superiori a 3.500 Km;

– rimborso biglietto per la parte di viaggio non utilizzata o, in alternativa, riprotezione su un nuovo volo con partenza il prima possibile o nella data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.

– assistenza: pasti e bevande per la durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; transfer dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

 Purtroppo tutti questi buoni propositi o regole, spesso rimangono su carta o sul web. Ogni volta bisogna fare la “voce grossa” o i conti per vedere se davvero valga la pena intraprendere una vera e propria battaglia legale con la compagnia aerea.

A noi era capitato con Alitalia per il ritorno dall’Argentina. Dovevamo assolutamente rientrare in Italia per via della fine delle ferie. Abbiamo minacciato di chiamare l’Ambasciata Italiana a Buenos Aires se non ci avessero fatti partire: guarda caso sono spuntati due posti nelle primissime file dell’aereo, comodi e affiancati. Ma guarda tu che coincidenza… Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Per ulteriori info riguardanti queste norme ed il bagaglio fare riferimento ai siti delle singole compagnie aeree e sul sito dell’ente nazionale dell’aviazione civile https://www.enac.gov.it/Home/